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Il patrimonio stabile

Il patrimonio stabile è costituito da quei beni immobili e mobili che per legittima assegnazione sono destinati a garantire la sicurezza economica della persona giuridica pubblica canonica. Se il patrimonio stabile non viene individuato dall’autorità ecclesiastica si possono verificare abusi e registrare perdite economiche

Mons. Paweł Malecha, Promotore di Giustizia Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e docente presso la Pontificia Università Gregoriana

Nell’ultimo numero di Chiesa Oggi si è parlato di alcune norme riguardanti l’alienazione, escludendo volontariamente la questione del patrimonio stabile, al fine di non oscurare il concetto stesso di alienazione.
L’oggetto invece di questa breve comunicazione sarà proprio il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica canonica.
La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha pubblicato nel 2018 un documento (gli orientamenti), intitolato Economia a servizio del carisma e della missione, approvato dal Sommo Pontefice in data 12 dicembre 2017.
Questo recente documento è di notevole importanza in merito al nostro argomento, perché offre una descrizione del patrimonio stabile che – quanto affermato – è costituito da tutti i beni immobili e mobili che per legittima assegnazione sono destinati a garantire la sicurezza economica della persona giuridica pubblica canonica.

In altri termini, alcuni beni vengono considerati indispensabili per natura propria, mancando i quali si assiste al disfacimento della stessa persona giuridica, cioè in assenza di questi beni la persona giuridica non avrebbe a disposizione dei mezzi sufficienti per raggiungere i propri fini.

Così, soltanto a titolo esemplificativo, una parrocchia territoriale non potrebbe raggiungere i propri fini senza l’edificio della chiesa, un’università senza la biblioteca, un istituto religioso senza la propria casa religiosa, una biblioteca senza i libri, ecc.

Questi beni, individuati dalla competente autorità ecclesiastica, sono soggetti ad una particolare disciplina giuridica, che si riferisce anche o forse innanzitutto alla loro alienazione.

Inoltre, il summenzionato documento della Congregazione riafferma che è illecito evitare l’assegnazione del patrimonio stabile, al solo fine di sottrarsi alle norme canoniche sull’alienazione.

Su questo punto va rilevato che, a norma del can. 1291, per alienare validamente i beni ecclesiastici si richiede la licenza dell’autorità ecclesiastica competente, unitamente a due condizioni: 1) che il bene per legittima assegnazione faccia parte del patrimonio stabile della persona giuridica pubblica e 2) che il suo valore ecceda la somma fissata dal diritto.

Ma, tuttavia, si tratta di un istituto già conosciuto in precedenza. Infatti, il vecchio Codice del 1917, anche se non parlava di patrimonio stabile, si serviva al can. 1530, § 1, dell’espressione res ecclesiasticae immobiles aut mobiles, quae servando servasi possunt.

Nel Codice vigente di Diritto Canonico la locuzione patrimonio stabile viene usata dal citato can. 1291 e poi viene adoperata dal can. 1285 per circoscrivere la facoltà degli amministratori che, entro i limiti soltanto dell’amministrazione ordinaria, possono fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile.

Mentre nella normativa codiciale vigente non ci sono indicazioni assolute circa l’entità e la tipologia dei beni da ascrivere al patrimonio stabile, la sua novità o la particolarità sta nel disporre necessariamente di un atto di assegnazione, posto a norma del diritto (universale o particolare, proprio o statuario).

La legge deve quindi determinare sia l’autorità competente a fare tale assegnazione, sia la procedura, tanto per la validità che per la liceità. È ovvio che non tutti i beni di una persona giuridica sono beni appartenenti al patrimonio stabile, ossia la nozione di patrimonio stabile non coincide con quella di patrimonio della persona giuridica.

Alla luce di quanto detto, va ribadito che il patrimonio stabile, a seguito della legittima assegnazione, costituisce la base minima necessaria per la sussistenza economica della stessa persona giuridica e per la realizzazione dei suoi fini.

Purtroppo, nella prassi molto spesso non viene individuato dalla competente autorità ecclesiastica il patrimonio stabile, ciò di conseguenza può provocare abusi e perdite economici, per non parlare delle altre conseguenze. Pertanto, se non fosse costituito il patrimonio stabile per una persona giuridica pubblica, sarebbe necessario provvedere.

È infine opportuno che ogni persona giuridica pubblica disponga dell’elenco dei beni costituenti il proprio patrimonio stabile e si adoperi a rendere pubblici, con atti valevoli anche nel diritto civile; ciò nella prassi può rivelarsi molto utile.

Infatti, in un caso concreto le suore non avevano individuato il loro patrimonio stabile e in banca erano intestatarie solamente di un conto che si riferiva sia alle opere del loro istituto religioso sia al patrimonio di questo. Fallite tutte le loro opere, le suore rimasero senza mezzi necessari per raggiungere i propri fini, perché con la sentenza civile persero tutti i loro beni, anche quelli destinati a garantire la loro sicurezza economica.

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